Pubblico una delucitazione in merito alla circolare ENPALS attinente all’ultima finanziaria del Governo Italiano, buona lettura a tutti.
Forse pochi, a causa delle vacanze, hanno riscontrato la Circolare n° 10 del 26 luglio 2007 della Direzione Nazionale dell’E.N.P.A.L.S. che illustra il dispositivo dell’art. 36-bis, co.7, del D.L. n. 223/2006, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione che, sostituendo i commi 3 e 5 dell’articolo 3, del D.L. n. 12/2002, ha riformulato il sistema sanzionatorio previsto per l’impiego di lavoratori non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria.
L’importanza dell’argomento deve sollecitare tutti all’attenta lettura della circolare, in particolare il penultimo comma, ma è evidente la necessità di una attenzione particolare a tutto il documento.
Nel ribadire quanto abbiamo affermato da sempre, alla luce della nuova circolare, ci pare opportuno ribadire con forza che: NESSUNA RESPONSABILITA’ POTRA’ ESSERE ADDEBITATA ALLE COOPERATIVE IN CASO DI VERIFICHE SUL LUOGO DI LAVORO EFFETTIVO, SE LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ NON E’ STATA PRESENTATA PRIMA DELL’INIZIO DELLO SPETTACOLO DA PARTE DEL MUSICISTA E CHE LE SANZIONI DOVRANNO ESSERE APPLICATE AL GESTORE O PROPRIETARIO DEL LOCALE, SE NON SI E’ PREOCCUPATO DI, O PRESENTARE LA RICHIESTA PERSONALMENTE O DI FARE LA VERIFICA DEL POSSESSO DELL’AGIBILTA’ RILASCIATA DALLA COOPERATIVE DI CUI E’ SOCIO IL LAVORATORE.
Le sanzioni sono talmente pesanti, da 1500 a 12.000 euro + 150 euro per ogni giornata accertata di lavoro senza contribuzione (ma non tali da non poter essere pagate) che riteniamo indispensabile un ulteriore richiamo alla certezza di essere in possesso del certificato obbligatorio o perlomeno di averlo richiesto in anticipo rispetto alla prestazione, per le esibizioni lavorative di spettacolo e musica, non considerate attività folcloristica.
Sottolineiamo altresì che, le verifiche per lavoro antecedente prevedono le stesse sanzioni, e sono altrettanto pericolose, anzi, se possibile lo sono ancor di più, perché potrebbero, ad esempio essere ricostruite attraverso i borderò della SIAE e la responsabilità in quel caso ricadrebbe interamente sul titolare/gestore del locale.
Preferiamo evitare ulteriori commenti (troppi se ne sono fatti) sull’applicabilità del comma 188 della Legge Finanziaria 2007, sottolineando ancora una volta che, OGNI ADULTO DEVE AVERE LA CAPACITA’ DI ASSUMERE DELLE RESPONSABILITA’, pertanto chi ritiene di essere nella condizione prevista dalla citata legge è legittimo che sostenga la sua tesi.
Ai nostri soci non possiamo che raccomandare MOLTA ATTENZIONE poiché le sanzioni, in caso di accertamenti che non riscontrino le condizioni previste dal citato comma della finanziaria, sono le stesse previste dalla circolare n° 10 appena richiamata.
Altrettanta ATTENZIONE se vi si chiede di rilasciare una autocertificazione per lo stesso motivo, cioè TROVARSI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL COMMA 188 DELLA FINANZIARIA (abbiamo saputo di organizzatori di spettacolo che pretendono questo documento) P E R I C O L O S I S S I M O , poiché se l’accertamento dovesse dare esito negativo nell’applicabilità, la stessa potrebbe essere interpretata quale DICHIARAZIONE MENDACE e quindi passibile di contestazione di reato penale.
Ancora una volta vogliamo ricordare che la presente comunicazione, ha il solo scopo di evidenziare i rischi di un eccesso di leggerezza sulle nuove disposizioni legislative, forse troppo affrettatamente interpretate in modo non completamente corretto.
Circolare ENPALS N. 10 del 26/07/ 2007
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