Musikologiamo è sempre stata attenta alle tematica ENPALS, per ciò che riguarda il mondo dello spettacolo, e per ciò che riguarda il mondo degli operatori dello spettacolo, i limiti, le difficoltà, gli abusi e soprattutto i”FURBI”. Pubblichiamo oggi la circolare riguardante le nuove regole scritte dalla nuova finanaziaria 2007, comma 188, che recita così:
Con la presente circolare sono illustrate le innovazioni introdotte dal comma 188, art.1, della L. n. 296/2006, che ha previsto l’esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi nei confronti dell’ENPALS, per le prestazioni lavorative rese nell’ambito di spettacoli musicali finalizzati alla celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche, da giovani fino a diciotto anni, studenti, pensionati e coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, a condizione che la retribuzione
annua lorda percepita per tali esibizioni non superi l’importo di 5.000 euro.
1. Premessa
L’articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 299 del 17 dicembre 2006 dispone che “Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per
tali esibizioni non supera l’importo di 5.000 euro (…)”. La citata previsione legislativa ha introdotto l’esenzione dagli adempimenti previsti
dalla normativa previdenziale del settore dello spettacolo, per una serie di categorie di soggetti che si esibiscono in specifiche tipologie di spettacoli musicali e a condizione che la retribuzione annua lorda, percepita per tali esibizioni, non superi l’importo di 5.000 euro. In considerazione della portata innovativa della norma di cui si tratta, la presente circolare illustra il campo di applicazione della medesima, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, e ne evidenzia i riflessi.
2. Campo di applicazione
2.1 Profilo soggettivo
In riferimento al profilo soggettivo, si evidenzia che il legislatore ha operato una
precisa delimitazione dei soggetti interessati dallo specifico regime di esenzione previsto
dalla norma. Nel dettaglio, si tratta di:
– giovani fino a diciotto anni;
– studenti di scuola media superiore e studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e
quinquennale dell’ordinamento scolastico nazionale;
– pensionati;
– coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento
dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria. Giova sottolineare come, con riguardo a quest’ultima tipologia di lavoratori, il
legislatore abbia inteso identificare coloro che, per i periodi assicurativi coincidenti, sono
già tenuti all’obbligo contributivo ad una gestione pensionistica obbligatoria diversa dal
Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Nel rispetto della disposizione normativa in esame, che riserva ai soli lavoratori
tassativamente elencati il predetto regime di esenzione, si precisa che, preliminarmente
alla definizione dei relativi impegni contrattuali e, comunque, prima dello svolgimento degli
spettacoli musicali di cui si tratta, i rispettivi datori di lavoro o committenti dovranno
accertare, tramite acquisizione di idonea documentazione, la sussistenza dei requisiti
comprovanti l’appartenenza dei lavoratori alle citate tipologie di soggetti, con particolare
riguardo a quella degli studenti.
2.2 Profilo oggettivo
I presupposti oggettivi per beneficiare del regime di esenzione contributiva previsto
dalla norma in oggetto riguardano l’ambito di svolgimento della prestazione lavorativa e la
retribuzione annua lorda percepita per tali prestazioni.
In relazione alla prestazione lavorativa, il legislatore fa riferimento alle esibizioni in una
particolare tipologia di spettacoli musicali, ossia quelli “di divertimento o di celebrazione di
tradizioni popolari e folcloristiche”. Poiché la finalità del divertimento è, come noto, una delle condizioni connaturate
all’esistenza stessa dello spettacolo in tutte le sue forme, si può ritenere che l’elemento
effettivamente in grado di connotare e qualificare lo “spettacolo musicale” di cui al comma
188 rimane il riferimento alle “celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche”.
Oltre al presupposto delle esibizioni in spettacoli musicali strettamente connessi alla
celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche, ai fini dell’applicazione del regime in
parola, la norma prevede che il compenso lordo percepito, dai citati soggetti, per le
esibizioni negli spettacoli di cui si tratta, non superi, nel corso dell’anno solare, l’importo di
5.000 euro. Al riguardo, si sottolinea come, ove nel corso dell’anno solare si sia superato il
predetto limite reddituale, i rispettivi datori di lavoro o committenti saranno tenuti ad
assolvere, per la quota di reddito eccedente il limite di 5.000 euro, agli adempimenti
contributivi ed informativi conformemente alle norme ordinarie.
In tal caso, si rammenta che i termini di scadenza per la presentazione delle denunce
contributive e per il versamento dei contributi dovuti, coincidono, rispettivamente, con il
giorno 25 ed il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si verifica il superamento del
limite reddituale di 5.000 euro annui. Si ricorda, infine, che, ove il datore di lavoro o committente non risulti immatricolato
presso l’ENPALS, si dovrà preliminarmente procedere all’iscrizione presso la sede
ENPALS competente per territorio o presso le locali agenzie SIAE, ottenendo il rilascio del
PIN necessario all’identificazione dell’impresa stessa, nell’ambito delle nuove procedure di
denuncia on line in uso presso l’Ente. Inoltre, laddove uno o più lavoratori non risultino
essere iscritti a questo Ente, la loro immatricolazione sarà effettuata, sempre nell’ambito
delle operazioni di denuncia contributiva, utilizzando le funzionalità previste dalle citate
procedure telematiche.
3. Esenzione dagli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947
Le esenzioni introdotte dal comma 188, che operano in presenza dei presupposti
soggettivi e oggettivi sopra enunciati, riguardano sostanzialmente tutti gli obblighi
informativi e contributivi previsti dalla normativa previdenziale del settore dello spettacolo.
In particolare, per i soggetti di cui al par. 2.1 – che si esibiscono in spettacoli musicali
finalizzati alla celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche, sempre che la retribuzione
annua lorda percepita per tali esibizioni non superi l’importo di 5.000 euro – i relativi datori
di lavoro o committenti non sono tenuti all’osservanza degli adempimenti di cui agli articoli
3, 6, 9 e 10 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni. La
disapplicazione delle norme di cui si tratta, determina, nel dettaglio, le seguenti
conseguenze:
1 viene meno l’obbligo dell’iscrizione all’ENPALS (art.3 , D.Lgs.C.P.S.
n.708/1947);
1 Art.3, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947:
“Sono obbligatoriamente iscritti all’Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità:
Omissis” (Per l’adeguamento delle categorie di lavoratori obbligatoriamente iscritte all’ENPALS si veda il D.M. 15
marzo 2005 e le circolari ENPALS numero 7 e 8 del 30 marzo 2006).
2 non vige l’obbligo del possesso del certificato di agibilità (art.6 ,
D.Lgs.C.P.S.n.708/1947);
non sussiste l’obbligo di presentare all’ENPALS la denuncia dei lavoratori
3 occupati e le relative variazioni (art.9 , D.Lgs.C.P.S.n.708/1947);
non si applicano le disposizioni riguardanti il rilascio del certificato di agibilità
4 (art.10 , D.Lgs.C.P.S.n.708/1947).
2 Art.6, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947:
“Il versamento dei contributi è effettuato dall’impresa entro i termini che saranno stabiliti dal Consiglio di
amministrazione dell’Ente.
Le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le
mprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far
agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo
appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell’articolo 3, che non siano in possesso del certificato
di agibilità previsto dall’articolo 10. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di
cui al numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3, salvo l’obbligo di custodia dello stesso che è posto a
carico del committente.
n caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla
sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.
Nel caso in cui non siasi provveduto al pagamento dei contributi nei termini stabiliti o i contributi siano stati
versati in misura inferiore a quella dovuta, l’impresa:
1) è tenuta al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio
carico quanto per quella eventualmente a carico dell’iscritto;
2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1);
3) è punita con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni iscritto per il quale è stato
omesso o ritardato, in tutto o in parte, il versamento dei contributi.
Entro i trenta giorni dalla richiesta dell’Ente o, nei casi di elevata contravvenzione, prima dell’apertura del
dibattimento del giudizio di primo grado o prima dell’emanazione del decreto penale, l’impresa può
presentare alla Giunta esecutiva dell’Ente domanda di composizione amministrativa della vertenza.
Qualora l’istanza sia accolta, in luogo della somma aggiuntiva di cui al precedente n. 2) sono dovuti gli
nteressi di mora nella misura stabilita per l’interesse legale maggiorato di due punti e sarà determinata dalla
Giunta esecutiva la somma dell’ammenda non oltre la misura minima stabilita dal precedente n. 3)”.
3 Art.9, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947:
“L’impresa ha l’obbligo di denunziare all’Ente le persone da essa occupate, indicando la retribuzione
giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie che saranno richieste dall’Ente per l’iscrizione e per
‘accertamento dei contributi.
L’impresa è, inoltre, obbligata a notificare all’Ente ogni variazione nei dati contenuti nella denunzia iniziale.
Le denunzie di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse all’Ente non oltre cinque giorni dalla
conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni.
n caso di inosservanza alle disposizioni suddette l’impresa è punita con la sanzione amministrativa da lire
20.000 a lire 100.000 per ogni persona occupata per la quale la denuncia sia stata omessa, ritardata o non
effettuata esattamente.
L’importo complessivo della sanzione amministrativa non può superare le lire 2.000.000”.
4 Art.10, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947:
“L’Ente rilascerà all’impresa un certificato contenente le indicazioni comprese nelle denunzie di cui al
precedente articolo.
l rilascio del certificato sarà subordinato all’adempimento da parte dell’impresa degli obblighi posti dalla
egge a suo carico.
Nel caso in cui, all’atto della richiesta del certificato di agibilità, l’impresa risulti inadempiente agli obblighi
come sopra, e nel caso in cui l’impresa presenti, per la prima volta, la denuncia di cui all’art. 9, il rilascio del
certificato di agibilità sarà subordinato alla presentazione di una garanzia, nella forma e nell’ammontare che
saranno determinati dal Comitato esecutivo dell’ente.
Sebbene il comma 188 non contempli espressamente, nell’ambito del regime di
esenzione, il versamento della contribuzione previdenziale (Artt. 4 e 5 del D.Lgs.C.P.S. n.
708/1947), appare evidente come ciò risulti una diretta conseguenza della disapplicazione
delle disposizioni sopra elencate.
Si sottolinea, infine, che l’esenzione introdotta dalla disposizione normativa in
trattazione, attiene, come sopra specificato, agli adempimenti ex artt. 3, 6, 9 e 10 del
D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. Pertanto, permangono – ove previsti – tutti gli altri obblighi di
legge riguardanti le norme in materia di sicurezza sociale: gli adempimenti inerenti la tutela
del lavoro minorile; l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la sicurezza; il
versamento della contribuzione assistenziale all’Inps (DS, SSN, etc.).
Il Direttore Generale
(Massimo Antichi)
Lascio a voi, che leggete, libera interpretazione in merito a quanto scritto sopra, vorrei, inoltre, tramite mail, che inviaste commenti o pensieri, riflettete gente, riflettete!!!!!!!! buona lettura.
Antonio Sacco (musikologiamo@tiscalinet.it)